Associazione Culturale SlowFlowers Italy

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita l’associazione “SlowFlowers Italy”. Associazione per promuovere una nuova visione della cultura del fiore reciso, ricerca e lo studio per promuovere coltivazioni eco-sostenibili ed iniziative di sensibilizzazione sul territorio, con sede legale nel Comune di San Casciano Val di Pesa e con durata illimitata.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività, logo.

L’Associazione è apartitica e al di fuori di propagande e strumentalizzazioni, dirette e indirette, politiche e di ogni genere e tipo; non persegue scopi di lucro e devolverà gli utili o avanzi di gestione ad attività dirette a realizzare lo scopo sociale. Gli scopi perseguiti dall’associazione sono: lo studio, la ricerca, la formazione professionale, la divulgazione di una nuova visione dell’arte floreale; riunire le diverse esperienze di lavoro nel campo del Floral Design Nazionale e Internazionale: a tal fine l’Associazione potrà promuovere e organizzare corsi di formazione e di sviluppo professionale, seminari, conferenze, eventi e mostre; potrà promuovere studi e ricerche relativi alla coltivazione ecosostenibile in Italia di fiori recisi; il patrocinio e la valorizzazione delle attività nel campo del Floral Design; a questo fine l’Associazione potrà promuovere forme collaborative con altre associazioni, con privati e con enti pubblici. Tutte le attività potranno essere svolte dall’associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con enti senza scopo di lucro, cooperative, enti di formazione accreditati e soggetti che condividono le finalità dell’associazione. L’Associazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L’Associazione si doterà del logo o marchio identificativo riportato in intestazione; l’utilizzo di tale logo sarà regolato da apposita delibera.

Art. 3 – Ammissione, numero degli associati, soci onorari

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo 2 settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: 1. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; 2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Possono essere nominati un numero massimo di 6 soci onorari. Le nomine sono proposte dai soci ogni tre anni insieme al rinnovo del consiglio direttivo. I soci che propongono un socio onorario dovranno prima accertarsi che il nominato è disposto ad accettartene la nomina. La scelta dei soci onorari avviene durante l’assemblea dei soci tramite voto a maggioranza. I soci onorari uscenti sono rieleggibili. I soci onorari sono soggetti aventi particolari riconoscimenti e valore professionale. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di: 1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; 2. essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; 3. frequentare i locali dell’associazione; 4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; 5. concorrere all’elaborazione ed approvare il programma delle attività; 6. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate; 7. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi; 8. chiedere l’uso della sede legale o dei locali dell’associazione in modo saltuario o continuativo. Gli associati hanno l’obbligo di: 1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; 2. Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali; 3. versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti; 4. Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione. 3 I soci sono incoraggiati a presentare iniziative, eventi o progetti che riflettano gli scopi statuari dell’associazione, richiedendo la possibilità di un contributo finanziario e/o un patrocinio per lo sviluppo del progetto; sono incoraggiati a pubblicare nel sito dell’associazione articoli e/o documentazioni multimediali nonché di usufruire della loro pagina personale all’interno del sito web; divulgano e promuovono le iniziative dell’associazione e incoraggiano altri ad associarsi.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con la quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372, c.c., in quanto compatibili. È consentito l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante affissione nella sede dell’Associazione e comunicazione scritta – anche con mezzi elettronici - contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, affissa e spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. 4 L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci e di tutti i membri del Consiglio Direttivo. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti, in proprio o per delega. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Negli altri casi l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza degli associati.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio; predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; decidere l’ammontare della quota sociale; deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati; deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente. 5 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Allo scadere del terzo anno il Consiglio Direttivo rimane in carica sino all’Assemblea che approva il relativo bilancio; in tale sede verrà nominato il nuovo Consiglio Direttivo. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso di presenza di tutti i suoi membri il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente constatare la regolarità della convocazione, della costituzione, delle deleghe, delle votazioni ed in genere il diritto di intervento in Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e verranno pubblicati nel sito dell’associazione. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione; i consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva assemblea dei soci che provvederà ad eleggerne il sostituto o a deliberare di comporre il consiglio direttivo dai membri residui se non inferiori a tre.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il Presidente potrà assumere decreti d’urgenza da ratificarsi al più presto dal Consiglio Direttivo appositamente convocato.

Art. 10 - Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Art. 11 - Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento dello scopo dell’associazione. Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statuariamente previste.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote e contributi degli associati; erogazioni liberali degli associati o di terzi; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; proventi da attività di raccolta fondi (feste, sottoscrizioni anche a premi,…) nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore purché compatibili con le finalità dell’Associazione.

Art. 15 - Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del bilancio d’esercizio che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile.

Art. 16 - Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di 7 controllo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile, dal Codice civile.